Incarico e compiti

I compiti dell'SLF sono la ricerca, i servizi scientifici e tecnici, l'insegnamento e le relazioni pubbliche.

La Federazione richiede all'SLF - in quanto parte dell'Istituto di Ricerca del Settore dei PF -  una ricerca di alta qualità e utilità per la società, specie per la Svizzera. L'SLF garantisce al nostro paesed il servizio allerta valanghe come compito di rilevanza nazionale. È particolarmente impegnato nella ricerca applicata, ma anche quella di base rientra fra le sue mansioni. I suoi collaboratori sviluppano strumenti e direttive per le autorità, le industrie e il pubblico, per sostenerli nella gestione del rischio in caso di pericoli naturali o nell'analisi dei mutamenti climatici e ambientali. Inoltre, divulgano le loro conoscenze insegnando nelle università nazionali e internazionali e formando esperti.

I compiti dell'SLF sono descritti nelle leggi e nelle ordinanze di seguito riportate:

L'incarico fondamentale degli Istituti di ricerca del Settore ETH, del WSL e altresì dell'SLF è descritto nell'art. 21 della legge ETH del 4 ottobre 1991:
 

  • Tali organismi svolgono ricerca nell'ambito delle competenze loro affidate e offrono servizi scientifici e tecnici.       
  • Secondo le loro possibilità, sono a disposizione degli istituti universitari per insegnare o fare ricerca.   

L'orientamento specialistico e i compiti del WSL sono definiti nell'art. 3 dell'Ordinanza dell'ETH‐Consiglio sugli Istituti di Ricerca del Settore ETH‐, del 13.11.2003: il WSL agisce nello sviluppo ambientale sostenibile, specie a favore dello sviluppo delle zone montane e dell'area metropolitana, occupandosi dei seguenti settori specifici:

  • Ricerca paesaggistica;
  • Ecologia forestale e gestione boschiva;
  • Pericoli naturali e gestione integrata dei rischi;
  • Neve, ghiaccio, valanghe e permafrost.
     

Oltre al suo incarico di effettuare ricerca, il WSL ha quattro compiti nazionali, che si fondano su leggi e ordinanze. Per l'SLF, è importante soprattutto il secondo incarico:

  • Il WSL emette, insieme con l'Ufficio federale dell'ambiente, i dati di base per l'inventario forestale nazionale IFN e, nel programma di ricerca sull'ecosistema forestale a lungo termine,‐i dati di ricerca LWF relativi all'inquinamento degli ecosistemi forestali (art. 37a comma 2 dell'Ordinanza sulle foreste OFo del 30.11.1992, versione 01.03.2015).        
  • L'SLF assicura il servizio di segnalazione valanghe in Svizzera e avverte l'opinione pubblica del pericolo di valanghe (art. 9 comma 1 dell'Ordinanza sull'allarme OAII del 18 agosto 2010, versione 01/01/2014).
  • Gestisce l'Unità di salute delle foreste in Svizzera ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992.
  • Assicura il supporto scientifico e tecnico alla protezione delle piante forestali, ai sensi dell'art. 44 dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali del 28 febbraio 2001.
     

Di volta in volta, il Consiglio federale conferisce al Settore ETH un incarico quadriennale. Con la Convenzione sugli obiettivi tra il Consiglio-ETH ed il WSL, alcune delle sue parti sono trasferite al WSL. Questa Convenzione sugli obiettivi integra e rende concreti gli incarichi derivanti dall'Ordinanza.